I Rappresentanti dei genitori al Consiglio di Classe, di Interclasse o di Intersezione sono eletti, o riconfermati, una volta l’anno. Le elezioni sono indette dal Dirigente Scolastico entro il 31 ottobre. Sono previsti:
- 1 rappresentante (membro del Consiglio di Intersezione) per ogni classe della scuola d’infanzia;
- 1 rappresentante (membro del Consiglio di Interclasse) per ogni classe della scuola primaria;
- 4 rappresentanti (membri del Consiglio di Classe) per ogni classe della scuola secondaria di primo grado;
- 2 rappresentanti (membri del Consiglio di Classe) per ogni classe della scuola secondaria di secondo grado;
una volta eletti, i rappresentanti restano in carica fino alle elezioni successive (quindi anche all’inizio dell’anno scolastico seguente), a meno di non aver perso i requisiti di eleggibilità (nel qual caso restano in carica solo fino al 31 agosto). In caso di decadenza di un rappresentante di classe (per perdita dei requisiti o dimissioni) il Dirigente nomina per sostituirlo il primo dei non eletti.
Il rappresentante di classe ha il diritto di:
- farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria classe presso il Consiglio di cui fa parte, presso i propri rappresentanti al Consiglio di Circolo o di Istituto e presso il Comitato Genitori
- informare i genitori, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o altre modalità, previa richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico, circa gli sviluppi d’iniziative avviate o proposte dalla Direzione, dal corpo docente, dal Consiglio di Circolo o di Istituto, dal Comitato Genitori
- ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio con almeno 5 giorni di anticipo.
- convocare l’assemblea della classe che rappresenta qualora i genitori la richiedano o egli lo ritenga opportuno. La convocazione dell’assemblea, se questa avviene nei locali della scuola, deve avvenire previa richiesta indirizzata al Dirigente, in cui sia specificato l’ordine del giorno.
- avere a disposizione dalla scuola il locale necessario alle riunioni di classe purché in orari compatibili con l’organizzazione scolastica
- accedere ai documenti inerenti la vita collegiale della scuola (verbali ecc…), (la segreteria può richiedere il pagamento delle fotocopie)
- essere convocato alle riunioni del Consiglio in cui e’ stato eletto in orario compatibile con gli impegni di lavoro (art.39 TU)
Il rappresentante di classe ha il dovere di:
- fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l’istituzione scolastica-tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola
- presenziare alle riunioni del Consiglio in cui è eletto e a quelle del Comitato Genitori (di cui fa parte di diritto)
- Informare i genitori che rappresenta sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della scuola
- farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che rappresenta
- conoscere il Regolamento di Istituto
- conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della Scuola
Il rappresentante di classe NON ha il diritto di:
- occuparsi di casi singoli
- trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali della scuola (per esempio quelli inerenti la didattica ed il metodo di insegnamento)
Il rappresentante di classe NON e’ tenuto a:
- farsi promotore di collette
- gestire un fondo cassa della classe
- comprare materiale necessario alla classe o alla scuola o alla didattica.